Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Sono fatte salve le Commissioni per le Ricompense centrale e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui agli articoli 75-sexies e 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 nonché le Commissioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni. Gli oneri scaturiti dalla partecipazione dei previsti rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale sono poste a carico delle organizzazioni sindacali designatarie.».