stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.19.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
5.19.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. Al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.448,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 2.949,83 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.392,30 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-ter. Al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.800,20 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.018,20 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.470,98 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-quater. Al personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 1.829,40 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 3.070,50 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 3.531,03 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito.
  3-quinquies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 2.770,90 annue lorde. Detto importo è elevato ad euro 5.144,10 al compimento di ventisette anni di servizio comunque prestato senza demerito, e ad euro 5.915,67 al compimento di trentadue anni di servizio comunque prestato senza demerito. Al personale appartenente alla qualifica di Direttore vice dirigente è attribuito, al compimento di diciassette anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile di euro 3.122,70.
  3-sexies. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico derivante dal comma 7, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali.
  3-septies. Ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi da i a 4 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle Forze di polizia e nelle Forze armate, ivi compreso quello di leva.
  3-octies. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 43 commi ventiduesimo e ventitreesimo, e dall'articolo 43-ter, della legge 1o aprile 1981, n. 121 per le corrispondenti qualifiche delle forze di polizia.
  3-nonies. Il trattamento economico derivante dal presente articolo, è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
  3-decies. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati, l'articolo 64 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 relativo alla maggiorazione dell'indennità di rischio al compimento dei 22 e 28 anni di effettivo servizio, e l'articolo 79, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 relativo alla scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti al compimento dei 16 e 26 anni di effettivo servizio.
  3-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-nonies, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando le minori uscite determinate dall'attuazione del comma 3-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.