Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 268 è inserito il seguente:
Art. 268-bis.
(Esecuzione delle operazioni relative alle comunicazioni epistolari).
1. Le comunicazioni epistolari intercettate sono acquisite mediante copia su adeguato supporto e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto della comunicazione epistolare intercettata.
3. Nel verbale è annotata la procedura di acquisizione utilizzata, che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità.
4. I verbali e le copie delle comunicazioni epistolari sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti ovvero di prendere cognizione dei contenuti delle comunicazioni epistolari. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle comunicazioni indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle comunicazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. 11 pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle comunicazioni epistolari manoscritte ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute in quelle da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ed i difensori possono estrarne copia.