Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).
Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:
Art. 266-ter.
(Intercettazioni di comunicazioni epistolari).
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 è consentita l'intercettazione delle comunicazioni epistolari.