Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).
All'articolo 269 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. verbali, le registrazioni e le comunicazioni epistolari sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le registrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le comunicazioni epistolari».