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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
2.6.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Per «URI» si intende l'indirizzo telematico che identifica univocamente una risorsa online. Per «Indirizzo IP» si intende un indirizzo numerico che individua un dispositivo connesso alla rete internet».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. L'autorità giudiziaria competente a disporre le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penate, può ordinare, per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ai fornitori di accesso ad Internet, ai gestori di servizi di ricerca, ai gestori di sistemi di rete sociale ed ai fornitori di servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, in riferimento a URI individuati dall'autorità giudiziaria Stessa come direttamente rappresentativi di materiali riferibili ad attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 210-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, l'acquisizione dei relativi dati personali come stabilito al successivo capoverso del presente comma e, in caso di grave turbamento ed allarme dell'opinione pubblica, la deindicizzazione, oscuramento, cancellazione o inibizione all'accesso degli URI stessi come stabilito del presente comma.
  Le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-quinquies e al comma 5 dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 si applicano anche, per quanto riguarda e attività e condotte di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, a fornitori di accesso ad Internet, gestori di servizi di ricerca, reti sociali e servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti che rivolgono i propri servizi ad utenti localizzati in territorio italiano. I dati relativi ad elementi che consentono di individuare gli utenti, quali ad esempio i relativi Indirizzi IP, vengono forniti su ordine dell'autorità giudiziaria di cui al primo capoverso. Le modalità tecniche utilizzabili sono fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitate con parere conforme dei Garante per la Protezione dei Dati Personali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di servizi di accesso ad Internet Con I medesimo atto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori devono dotarsi delle soluzioni tecnologiche individuate.
  I gestori di servizi di ricerca, reti sociali, servizi che pubblicano contenuti generati dagli utenti, qualora ricevano l'ordine di oscuramento e cancellazione di cui al primo capoverso, deindicizzano ovvero oscurano ovvero cancellano dai loro sistemi entro settantadue ore i contenuti e gli eventuali riferimenti agli URI di cui secondo quanto ordinato, garantendo comunque la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ovvero, entro il medesimo termine, riferiscono sulla eventuale impossibilità di adempiere. In caso di comprovata impossibilità tecnica di adempiere all'ordine nei modi e/o tempi previsti dal presente paragrafo, l'Autorità Giudiziaria competente, sentito il fornitore di accesso ad Internet per assicurare l'esecuzione meno lesiva verso utenti e servizi non coinvolti, ordina i diversi eventuali accorgimenti idonei ad inibire l'accesso ai predetti URI, specificando la durata dell'ordine di inibizione ovvero conferma il precedente ordine.
  I fornitori di accesso ad Internet, su ordine dell'autorità di cui al primo capoverso inibiscono l'accesso agli URI di cui secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
  I provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del presente comma vengono trasmessi dall'Autorità Giudiziaria competente del presente comma, in copia, omessi i segreti istruttori, all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ne monitora l'adempimento e provvede, ove necessario, ai sensi del primo capoverso.
  Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui ai capoversi precedenti del presente comma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio. Alla determinazione ed irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente paragrafo è competente l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali che determina altresì i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione».

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le modalità di acquisizione di dati personali introdotte al comma 2 non possono essere utilizzate in relazione ad alcuna condotta diversa da quelle specificatamente indicate nella presente legge e non possono essere ordinate da autorità diversa da quella stabilita all'articolo 2, comma 2, primo capoverso.

  Sopprimere il comma 4.