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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.28.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
2.28.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  «5-bis
. L'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 primo comma, è sostituito dal seguente: Chiunque, a qualsiasi titolo, ospita soggetti non parenti o affini, ovvero cede agli stessi la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 24 ore dall'inizio dell'ospitalità o dalla consegna dell'immobile, le generalità dell'ospitato o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del suo documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato nonché l'esatta ubicazione dell'immobile. La comunicazione può avvenire attraverso il portare alloggiati della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.
  5-ter. L'articolo 7 (obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). Primo comma, del Testo Unico cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entra 24 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire attraverso il portale alloggiate della Polizia di stato, con le modalità previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013.».