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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.27.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
2.27.

  Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina a articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal Decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.