Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. L'elenco richiamato dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.