Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i progetti di carattere sanitario con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanità di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o agosto 2014 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare (Icfm), è autorizzato a produrre ulteriori dosi di farmaci antiemorragici già autorizzati dal Ministero della Salute.