Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole «da dodici a quindici anni»;
b) al comma 2, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da otto a dodici anni»;
5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni»;
b) al comma 2, le parole: «La pena è aumentata» sono sostituite con le parole: «La pena è aumentata della metà».
6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole: «da dodici a venti anni».
7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da nove a quattordici anni».