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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole «da dodici a quindici anni»;
   b) al comma 2, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da otto a dodici anni»;

  5. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite con le parole: «da quattro a sette anni»;
   b) al comma 2, le parole: «La pena è aumentata» sono sostituite con le parole: «La pena è aumentata della metà».

  6. All'articolo 270-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite con le parole: «da dodici a venti anni».

  7. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite con le parole: «da nove a quattordici anni».