Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis e 614 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.