Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
Dopo l'articolo 270-sexies codice penale è inserito l'articolo 270-septies;
«Art. 1. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
1) La perdita della potestà genitoriale;
2) L'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
3) La perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
4) La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.