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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.010.  nelle commissioni riunite II-IV in sede referente riferita al C. 2893

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2015  [ apri ]
1.010.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.