Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica alle norme relative agli scrutini per la progressione del personale della Polizia di Stato).
1. All'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».