Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il naviglio militare dello Stato cessa di essere impiegato a qualsiasi titolo e nel contesto di qualsiasi missione nazionale o internazionale finalizzata al soccorso di migranti clandestini sia in acque internazionali che territoriali.