Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private, il piano di impiego di cui al comma 1 è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate, per le attività di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
1-ter. Il piano di impiego del personale delle Forze armate, per le finalità di cui al comma 1-bis, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.