Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. Ferme restando le modalità di nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi pubblici ed interni indetti ai sensi del predetto articolo 27 – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.