Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.