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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.0200. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
4.0200.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4.1. 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, in caso di assenza di intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la costruzione di nuovi edifici destinati a finzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è sottoposta ad autorizzazione del Ministro dell'interno.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda al Ministro dell'Interno, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dal Ministro dell'Interno in un decreto ministeriale da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Il Ministro dell'interno, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. I soggetti iscritti al predetto registro hanno il divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici che non siano destinati a tal esercizio secondo apposita autorizzazione del Ministro dell'interno a funzioni di culto ai sensi del comma 1. Tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate.