Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:
Art. 19-ter. – (Sospensione delle attività politico-militari bilaterali con la Repubblica del Brasile). – 1. Fino al perfezionamento delle pratiche per l'estradizione in Italia di Cesare Battisti, è sospesa l'attività di cooperazione politico-militare con la Repubblica del Brasile.