Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni.