Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Missione nel Mediterraneo).
1. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.001.726 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 9;
all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 45.000.000 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.;
all'articolo 20, comma 6, alinea, dopo le parole: articoli 11 aggiungere la seguente:, 11-bis.