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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.90. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
1.90.

  Sostituire il comma 3-bis) con il seguente:
  3-bis) Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
  Art. 270-septies.(Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
   1) la perdita della potestà genitoriale;
   2) l'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
   3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
   4) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.