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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
1.31.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. All'articolo 270-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a quindici anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a dodici anni»;
  02. All'articolo 270-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono aggiunte le seguenti: « della metà».
  03. All'articolo 270-quater del codice penale, primo comma, le parole: «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 270-quinquies del codice penale, al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni».