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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.08. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
1.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.