Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).
1. All'articolo 5, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza possono, nei casi di necessità e di urgenza individuati dai rispettivi servizi di polizia giudiziaria con competenza antiterrorismo, procedere autonomamente nel richiedere al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto competente secondo i criteri di cui al comma 1, l'autorizzazione alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, dirette al monitoraggio di soggetti su cui gravano concreti sospetti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire i delitti di cui all'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale.».
2. Al comma 4, le parole «Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 3».