Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Aggiornamento delle forze di polizia con un corso di anti terrorismo).
1. All'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3.1. In ogni caso, il personale della Polizia di Stato che espleta in via principale servizi di controllo del territorio deve frequentare il C.A.T. – Corso Anti Terrorismo. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con ma dotazione pari a 8 milioni di euro.».
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 16 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.