Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. All'articolo 21-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le eventuali soppressioni di Presidi ed Uffici della Polizia di Stato, derivanti dalle riduzioni di cui al comma 1, sono disposte con decreto del Ministro dell'interno».