Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. Al fine di assicurare un decisivo contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale, tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, le singole amministrazioni competenti possono procedere per l'anno 2015, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa annua pari a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.