Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. Ferme restando le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le graduatorie dei concorsi interni indetti ai sensi del predetto articolo 24-quater, in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero interno con una dotazione pari a 2 milioni di euro.