Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
1. Al comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono aggiunte, in fine, le parole: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».