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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.03. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
4.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4.1. – (Misure conseguenti a seguito di sentenza di condanna per i diritti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo).
  1. Al codice penale, dopo l'articolo 416-ter, è aggiunto il seguente:
  «Art. 416-quater. – (Decadenza dalla potestà dei genitori). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale comporta la decadenza dalla potestà dei genitori.
  2. Analoga pena accessoria si applica nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 416, 422, 575, 600, 601 e 602 del codice penale, dagli articoli 1, 2,2-bis, 4 e 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e dagli articoli 73 e 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare L'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo.