Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Estensione della durata della graduatoria per il potenziamento delle forze di Polizia e di soccorso pubblico).
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico – in deroga all'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione.