Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1. – (Ulteriori norme in materia di prevenzione del terrorismo attraverso il contrasto all'odio religioso).
1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, le regioni possono comunque autorizzare la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di culto, la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 2 e in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3.