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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.206. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
2.206.

  Al comma 1-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
All'articolo 266-bis, dopo il comma 1, del codice di procedura penale, è inserito il seguente comma: 2. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, l'intercettazione di cui al comma 1 può esser svolta anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.