Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Pubblicità dei siti internet) – 1. L'elenco richiamato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, è pubblico.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad emanare i relativi regolamenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge, per la fruizione dell'elenco dei siti ai sensi del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005.