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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.1. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
17.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 68.000.000 con le seguenti: euro 168.000.000.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. È autorizzata, dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.

  1.2. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 50.000.000 per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile nei territori palestinesi.;
   all'articolo 20:
    comma 6, dopo la lettera
f), aggiungere la seguente:
   f-bis) quanto a 200.000.000 mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  «1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di prospezione; 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.
  2. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».