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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.1. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
10.1.

  Al comma 1, capoverso articolo 103, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
  2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, e sono addetti due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, scelti tra coloro che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Il procuratore nazionale e i procuratori aggiunti sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica o nel coordinamento di esse. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
  3. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Alla nomina dei procuratori aggiunti provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
  4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata o terroristica. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.