Sostituire il comma 3-bis) con il seguente:
3-bis) Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 270-septies. – (Pene accessorie ed altri effetti penali). – 1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies comporta:
1) la perdita della potestà genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi pubblico ufficio;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione;
4) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.