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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.09. in Assemblea riferita al C. 2893-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/03/2015  [ apri ]
1.09.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. In attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989 resa esecutiva dalla legge 12 maggio 1995, n. 210, dopo l'articolo 270-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 270-septies. – (Arruolamento con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo italiano, arruola nel territorio dello Stato una o più persone per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dal territorio nazionale è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica la pena accessoria delle perdita della cittadinanza.
  Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona arruolata.
  Art. 270-octies. – (Addestramento ad attività con finalità di partecipazione a conflitti armati tra Stati o guerre civili). – Chiunque, senza autorizzazione del Governo Italiano, addestra alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con la finalità di partecipare attivamente a conflitti armati tra Stati o guerre civili in corso fuori dai territorio nazionale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza.
  Le pene di cui al primo comma si applicano anche nei confronti della persona addestrata.
  Art. 270-novies. – (Partecipazione a conflitti armati tra stati o guerre civili). Il cittadino italiano che, senza autorizzazione del Governo italiano conduce attività di tipo militare, anche al di fuori del territorio nazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Ai soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 92, si applica altresì la pena accessoria della perdita della cittadinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  Le disposizioni del primo comma non si applicano ai cittadini italiani che possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato nei casi in cui prestino servizio presso le Forze armate o di polizia di tale Stato.
  Art. 270-decies. – (Circostanza aggravata e pena accessorio). – Nel caso in cui i delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies, 270-novies siano commessi al fine di arruolare o addestrare un minore ovvero conducendo attività di tipo militare che coinvolgano direttamente un minore le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
  La condanna per delitti previsti dagli articoli 270-septies, 270-octies e 270-novies, comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando il soggetto arruolato o addestrato ovvero coinvolto direttamente nell'attività di tipo militare è figlio minorenne della persona condannata».