Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – Ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies e 270-sexies del codice penale, non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.