Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal decreto legislativo 1o settembre, 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovraindebitato persona fisica di cui alla presente legge».