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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.035.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
8.035.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Investimenti per la valorizzazione del patrimonio pubblico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 alla Tabella: Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Articolo 1, dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni aventi ad oggetto traslazioni reciproche di beni immobili, a titolo non oneroso, poste in essere per finalità connesse alla realizzazione di progetti di valorizzazione d'interesse comune».