Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'incentivazione del settore dell'edilizia).
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere il diritto di superficie di aree demaniali e infrastrutture in proprio uso ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero a fondi di investimento immobiliare gestiti da società a prevalente capitale pubblico oppure selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, ai fini della realizzazione di alloggi di servizio per il personale militare e civile della difesa, anche da assegnare con possibilità di acquisto mediante riscatto, ai sensi dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.