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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.26.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
7.26.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis: All'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti parole: «e dei contratti di locazione finanziaria»;
   b) dopo il comma 8 inserire i seguenti commi:
  «8-bis. Per locazione finanziaria s'intende il contratto diverso da quello di cui al comma 1, con il quale la banca o l'intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  8-ter. La risoluzione del contratto per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione dei contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, questi deve restituire il bene alla banca o all'intermediario finanziario e a sua volta la banca o l'intermediario finanziario deve corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione del bene, dedotto la somma dei canoni scaduti fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale dei acquisto. L'eventuale differenza negativa deve essere invece corrisposta dall'utilizzatore alla banca o all'intermediario finanziario».

  Conseguentemente, alla rubrica inserire le seguenti parole: ed interventi in materia di società e contratti di leasing.