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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
7.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). 1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
    b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei princìpi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;».