Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Trasferimento al costruttore dell'agevolazione immobili di nuova costruzione o incisivamente ristrutturati dietro l'assicurazione di uno sconto di prezzo).
1. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 7 del presente comma, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
c) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
d) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f);
e) l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di trentasei mesi complessivi, anche se non continuativi, determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore».