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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.29.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.29.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Si definiscono spin-off universitari le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi i seguenti requisiti:
   a) siano finalizzate all'utilizzazione industriale o commerciale dei risultati della ricerca;
   b) presentino all'interno della compagine azionaria, ovvero impieghino come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, almeno un giovane di età inferiore a 35 anni in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero.

  3-ter. Decorsi quattro anni dalla data di costituzione o, se applicabile, del diverso termine previsto dall'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli effetti previsti dall'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto sono sospesi per ulteriori quattro anni, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
   a) lo spin-off universitario presenta una partecipazione azionaria in ogni caso superiore al dieci per cento da parte di università, enti di ricerca, centri di ricerca aventi personalità giuridica, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Tale misura è ridotta al cinque per cento se hanno sede nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
   b) lo spin-off universitario risulta titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un software direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa ovvero gli amministratori o uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b) hanno depositato la relativa domanda presso i competenti uffici, salvo esito negativo del procedimento.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con le seguenti: All'onere derivante dai comma 1 e 3-ter, valutato in 10 milioni di euro per il 2015, 46,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 43,3 milioni di euro per l'anno 2017, 50,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2019,.