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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.21.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2844

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2015  [ apri ]
5.21.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e commercializzazione dei brevetti e/o di ogni altro titolo di proprietà intellettuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per il potenziamento delle strutture amministrative interne agli Atenei o le strutture partecipate dagli Atenei, ivi compresi gli Uffici di Ricerca, gli Uffici di trasferimento tecnologico e le Fondazioni Universitarie, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare iniziative progettuali e strutturali di promozione e di diffusione dell'innovazione attraverso la cooperazione strategica tra ambito imprenditoriale e universitario. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati i criteri di riparto di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalle norme del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.